Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente approvato gli schemi di bilancio che dovranno essere adottati dagli enti del terzo settore. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (qui il link). Considerato che la pubblicazione è avvenuta il 18.04.2020, i nuovi schemi dovranno essere utilizzati, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dai bilanci relativi all’esercizio 2021. La quasi totalità degli enti avrà, quindi, circa un anno di tempo per adeguare i propri rendiconti alle nuove prescrizioni. I nuovi modelli sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e, per gli enti con entrate inferiori a € 220.000, dal solo rendiconto per cassa.
Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 220.000, devono utilizzare il principio di competenza economica, mentre l’utilizzo del principio di cassa è riservato in via facoltativa, come detto, ai soli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.
Lo stato patrimoniale si presenta graficamente molto simile allo schema utilizzato dalle società di capitali, dal quale si differenzia solo per la presenza di voci tipiche degli enti senza fini di lucro. Il conto gestionale è invece articolato per sezioni e richiede la separata indicazione dei costi e dei ricavi delle attività di interesse generale, delle attività diverse, delle attività di raccolte fondi, delle attività finanziarie e patrimoniali e delle attività di supporto generale. Gli schemi sono fissi e potranno essere modificati solo laddove la suddivisione o l’accorpamento delle voci favorisca la chiarezza del bilancio. La predisposizione del bilancio d’esercizio secondo i nuovi schemi è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.
La relazione di missione svolge sostanzialmente la funzione che nelle società di capitali viene assolta dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, illustrando le poste di bilancio, i criteri di redazione adottati, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione di missione dovrà documentare, inoltre, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali.
Il rendiconto di cassa, riservato ai soli enti con entrate inferiori a € 220.000, presenta la medesima articolazione per attività prevista per il rendiconto gestionale sopra illustrato per gli enti di entità superiore. In calce dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali. Anche la redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai medesimi principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.
Il decreto dedica la parte finale al glossario delle principali voci contenute nei nuovi schemi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
