ETS ed Enti non commerciali 27 Gennaio 2025

Enti del Terzo settore: registro dei volontari

Per enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi secondarie.

Con la nota 20.01.2025, n. 809, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti relativi al possesso, per un Ets, di più di un registro dei volontari non occasionali qualora disponga, oltre che della sede legale, anche di una o più sedi operative secondarie.I tecnici di prassi ricordano che l’art. 17, c. 1 del CTS impone agli enti di iscrivere i volontari in apposito registro; l’art. 3 D.M. Sviluppo Economico-Lavoro 6.10.2021 prevede l’istituzione del registro e le modalità di tenuta dello stesso (che ricomprendono la vidimazione quale mezzo per assicurare l’inalterabilità delle scritture in caso di supporto cartaceo, il contenuto minimo del registro, la possibilità di ricorso alternativo a sistemi elettronici e/o telematici, anche messi a disposizione dalla rete associativa cui gli enti aderiscono). In sostanza, sostengono i funzionari del lavoro che per entrambi i provvedimenti lo scopo del registro dei volontari è quello di individuare i soggetti che prestano attività volontaria in maniera non occasionale, documentarne il relativo status all’interno dell’ente, consentire e agevolare l’adempimento degli obblighi assicurativi. In tal senso, il registro ha carattere unitario; tuttavia, nel rispetto delle previsioni del D.M. citato, nella salvaguardia dell’inalterabilità delle scritture e comunque a condizione che le modalità di tenuta consentano di raggiungere le finalità sopra richiamate, dette modalità potranno tenere conto della struttura...

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