Ai sensi dell’art. 5 della legge quadro sulla formazione professionale (L. 845/78), l’attività formativa può essere svolta direttamente da un ente pubblico, o mediante convenzione con enti privati con finalità formative.
Osserviamo preliminarmente che, per assumere la qualifica di ente del Terzo settore, occorre possedere requisiti soggettivi (art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017: enti privati senza scopo di lucro; art. 1, c. 1 D.Lgs. 112/2017, impresa sociale: svolgere attività di impresa in via stabile e principale) e requisiti oggettivi, cioè svolgere attività di interesse generale (art. 5 del Codice del Terzo settore e art. 2 del decreto sull’impresa sociale).
Ciò premesso, ai fini della scelta che gli enti sono chiamati a fare (assumere, cioè, la qualifica di enti del Terzo settore o di impresa sociale), conviene esaminare l’attuale posizione fiscale dell’ente. Sotto questo profilo, si rilevano 2 aspetti.
1) Alcuni enti (associazioni e fondazioni), accreditati/convenzionati con le Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale ai sensi della legge quadro sopra citata e delle leggi regionali applicative, sono stati inquadrati come enti non commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) TUIR, ritenendo che il finanziamento pubblico, erogato in base a parametri stabiliti dalle delibere regionali, sia da considerare una sovvenzione per lo...