Enti ecclesiastici, la perdita della qualifica di ente non commerciale
L’art. 143, c. 4 del Tuir va interpretato nel senso che i parametri di cui ai cc. 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano allorché l’ente non esercita attività commerciale prevalente.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 17.05.2022, n. 15/E, avente ad oggetto: “Riduzione dell’aliquota Ires ex art. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 601” contiene un passaggio significativo circa la perdita della qualifica di ente non commerciale da parte dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che non può passare inosservato.
La circolare, infatti, afferma che non spetta l’aliquota ridotta di cui all’art. 6 citato sopra, nel caso in cui l’ente svolga un’attività commerciale in via prevalente, in quanto questa sarebbe idonea a comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale.
A questo proposito, va ricordato che ai sensi dell’art. 149, c. 4 del Tuir “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili”. Per gli enti ecclesiastici, pertanto, resterebbero inoperanti gli specifici parametri temporali e di commercialità stabiliti dai primi due commi della norma sopra citata; per cui, per la perdita della qualifica di ente non commerciale, che ai sensi del c. 3 dello stesso art. 149, ha effetti importanti, sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, sulla gestione dell’ente, occorre che nel corso dei vari anni l’ente abbia svolto in prevalenza attività commerciale.
È importante, anzitutto, ricordare che l’Agenzia, a sostegno della propria tesi,...