Enti filantropici, bilancio sociale solo se superano la soglia
La specificità di tali soggetti poteva far ritenere che fossero obbligati a depositare il bilancio sociale anche al di sotto della soglia posta dall’art. 14 del Codice del Terzo settore, ma la nota del Ministero del Lavoro n. 8017/2023 chiarisce l’aspetto.
Il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) contiene, all'art. 37 e seguenti, la disciplina specifica degli enti filantropici. Sappiamo quindi che un ente filantropico è un ente del terzo settore (ETS) costituito in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
L’art. 39 del Codice del Terzo settore, denominato “Bilancio sociale”, stessa denominazione peraltro che troviamo all’art. 14 Cts, contiene la disciplina del bilancio sociale specifica per gli enti filantropici e stabilisce che “il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche”. Ricordiamo però che ai sensi dell’art. 14, che contiene la disciplina generale del bilancio sociale degli ETS, l’obbligo di redazione del bilancio sociale sorge soltanto una volta superata la soglia di un milione di euro annui di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate.
Ora,...