Coop e terzo settore 15 Febbraio 2023

Enti in forma associativa non iscritti al Runts

In linea con quanto già affermato anche dalle Entrate, fino alla piena applicazione del D.Lgs. 117/2017, è possibile continuare a utilizzare le agevolazioni previgenti, compresa la determinazione dei proventi non imponibili ex L. 398/1991.

Sulla scorta di quanto già affermato anche dall’Agenzia delle Entrate (in particolare con la risoluzione 89/E/2019 e la risposta al Forum del 25.01.2022), anche in presenza di norme la cui abrogazione risulta già efficace in base alle previsioni degli artt. 102 e 104 D.Lgs. 117/2017, gli enti non commerciali continuano a fruire delle agevolazioni fiscali specificamente previste in relazione a tipologia ed opzioni esercitate. È il caso, per gli enti costituiti in forma associativa, del regime agevolato previsto, istituito e funzionante, ai sensi della L. 398/1991, non inibito nemmeno in caso di avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale. La possibilità di usufruire del regime forfettario, in presenza dei presupposti di legge e di corretto esercizio della relativa opzione fiscale, risulta ancora oggi estesa alla generalità degli enti costituiti in forma associativa. Ciò nonostante, l’avvenuta abrogazione della norma estensiva di tale disposizione. Per applicare correttamente la disposizione, tuttavia, è necessario che gli enti effettuino la verifica del mantenimento dei requisiti, a partire dalla verifica del limite di ricavi e sopravvenienze attive (riferibili all’attività commerciale eventualmente esercitata) conseguiti nell’anno, condizione essenziale per il mantenimento del regime agevolativo. Il limite annuale, confermato dalla norma in 400.000 euro, deve essere ragguagliato ad...

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