Non è così raro che un'amministrazione comunale si ponga in contrasto con l'organo di controllo quando quest'ultimo rilasci parere non favorevole all'approvazione del bilancio preventivo o consuntivo. È evidente che la discrasia nei pareri rilasciati dal responsabile del servizio finanziario e del revisore fa inevitabilmente venire meno il rapporto di fiducia reciproca, soprattutto quando la scelta del controllore non è fiduciaria ma per sorteggio, consentendo a quest'ultimo di espletare la propria funzione senza condizionamenti di sorta.
I giudici amministrativi del Tar della Lombardia, nella sentenza 30.07.2019, n. 716, hanno affrontato il caso proposto da un revisore estromesso dal proprio incarico per aver rilasciato il parere negativo alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, in considerazione del fatto che l'ente locale non aveva proceduto a svalutare il credito vantato nei confronti di una partecipata dichiarata fallita dal Tribunale del luogo. L'effetto della svalutazione del credito era quello di generare un disavanzo di amministrazione da ripianare già dal 2017. Il sindaco aveva chiesto al revisore di collaborare con l'Amministrazione comunale per trovare una soluzione ed evitare così di reperire nuove risorse per coprire tale deficit.
Il revisore, convinto del proprio operato, è rimasto sulla propria posizione di diniego, confermando quanto già...