La legge di Bilancio 2026 contiene una norma di interpretazione autentica relativamente ai requisiti per godere dell’esenzione Imu da parte di enti non commerciali che svolgono attività assistenziali, sanitarie e didattiche.
La legge di Bilancio 2026 contiene una norma di interpretazione autentica concernente l’esenzione Imu per gli enti non commerciali che esercitano attività assistenziali, sanitarie e didattiche. In sostanza, in base agli orientamenti della Commissione UE, l’agevolazione spetta soltanto se non vengono svolte attività commerciali (vedi art. 1, cc. 853-856). Un ruolo fondamentale nel definire i requisiti per l’esenzione Imu è rivestito dal Regolamento MEF (D.M. 19.11.2012, n. 200), il quale affronta 2 ordini di problemi: stabilire a quali condizioni si possa ritenere che l’attività di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 sia svolta da enti non commerciali con “modalità non commerciali”; come regolare la fattispecie di utilizzazione mista (commerciale e non) degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Il regolamento ha definito i criteri generali specifici per ciascun settore mediante i quali stabilire se le attività istituzionali si possono considerare svolte con modalità non commerciali.La Cassazione, con sentenza 11.04.2019, n. 10124, proprio al D.M. 200/2012 ha osservato che “nessun valore vincolante può essere attribuito sul punto modalità non commerciali di esercizio dell’attività al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 19.09.2012, art. 9, c. 2”. La norma in esame richiama anzitutto la disciplina vigente (c. 853).Ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu)...