Coop e terzo settore 13 Ottobre 2021

Enti pubblici e imprese sociali

Tale formula può essere uno strumento alternativo alla costituzione di Aziende Speciali per la gestione dei servizi socio-sanitario-assistenziali resi dalla Pubblica amministrazione, con qualche dubbio sul fronte Iva.

L'art. 1, c. 2 D.Lgs. 112/2017 stabilisce che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Appurato che la qualifica di impresa sociale non può essere assunta direttamente dalla Pubblica Amministrazione, nulla sembra ostacolare la partecipazione di un ente pubblico a un’impresa sociale, posto che l’impresa sociale partecipata possegga tutti i requisiti di cui al D.Lgs. 112/2017, tra cui lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 2 dello stesso Decreto. Sul punto, anche la relazione illustrativa al D.Lgs. 112/2017 non sembra mettere alcun freno all’ipotesi, e del resto è pacifico che le P.A. possono detenere partecipazioni in società di cui al libro V del Codice Civile che a loro volta possono assumere, come detto, la qualifica di impresa sociale. Sembra quindi essere percorribile la strada della costituzione di un’impresa sociale da parte di quei Comuni che vogliono dotarsi di uno strumento per l’erogazione di strumenti socio-sanitarie-assistenziali, diverso da quello solitamente sinora utilizzato (Aziende Speciali e Aziende Speciali consortili di cui all’art. 114 del Tuel). Rimane...

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