Coop e terzo settore 24 Maggio 2021

Enti religiosi e Terzo Settore: orizzonti vicini con l'avvio del RUNTS

Per i soggetti che hanno un ramo Onlus, l'operatività del Registro unico renderà più urgente la riflessione sui modi e tempi opportuni per transitare al Terzo Settore o all'Impresa Sociale, senza perdere le agevolazioni ora vigenti.

La prossima operatività del RUNTS e il decreto ministeriale sulle attività diverse “in firma” (art. 6, Codice Terzo Settore) sono elementi che, da un lato, rendono più nitido il percorso e meno incerte le opportunità offerte dalla Riforma, dall'altro si vorrebbe che fossero almeno un indizio della fine del tempo “sospeso” in cui dimora oggi la disciplina del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale.
Anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono assai interessati agli scenari che questi eventi rendono più vicini o, in alcuni casi, già praticabili.
  • Per gli enti ecclesiastici che hanno un ramo Onlus, la sola operatività del RUNTS non rende urgente l'iscrizione a questo Registro (in quanto farebbe perdere le agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/1997), tuttavia raccomanda una riflessione più puntuale circa le diverse modalità di transitare dal regime Onlus a quello della Riforma (attivando un ramo TS oppure di Impresa Sociale, oppure costituendo un vero e proprio ente di Terzo Settore).
  • Per gli enti religiosi (inclusi gli enti ecclesiastici) che, invece, non hanno un ramo Onlus ma che gestiscono una o più attività incluse nell'elenco dell'art. 5 del Codice, la possibilità di iscriversi con un ramo di Terzo Settore al RUNTS consente di acquisire la qualifica ope legis di ente senza scopo di lucro e di mantenere l'attuale regime fiscale (fino a quando sarà in vigore il titolo X del Codice).
La decisione di iscriversi al RUNTS implica, però, l'adozione del Regolamento del ramo e presuppone l'individuazione dei beni che saranno destinati a tali opere e che costituiranno il patrimonio destinato.
Considerato che si tratta di scelte non revocabili (salvo sopportare i costi derivanti dai vincoli disposti dalla normativa di favore), le valutazioni degli amministratori devono tentare la miglior composizione delle opportunità offerte dalla Riforma alla gestione delle loro opere con i vincoli ineludibili che anche l'ente religioso dovrà osservare.
Inoltre, per gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, il regolamento del ramo è un atto di natura canonica (e, dunque, coerente con la normativa canonica e tutelato dal Concordato Lateranense) che in riferimento ad alcuni contenuti deve, però, essere conforme anche alle clausole del Codice del Terzo settore. L'esperienza del regolamento del ramo Onlus, introdotto dalla Circolare MEF n. 168/1998, è certamente un punto di riferimento utile; tuttavia l'art. 4, c. 3 del Codice ha sviluppato e integrato gli elementi necessari per istituire validamente un ramo di Terzo Settore: per questo motivo la redazione del regolamento presuppone un'adeguata riflessione teorica, che includa tanto i profili canonici, quanto quelli civilistici.
Queste considerazioni sono utili all'amministratore dell'ente religioso per affrontare 2 domande fondamentali:
  • se aderire al nuovo mondo del Terzo Settore o dell'Impresa Sociale (e con quali attività), oppure continuare ad operare applicando solo la normativa civile comune e ordinaria (solo se non si ha già un ramo Onlus);
  • se partecipare al Terzo Settore o all'Impresa Sociale attraverso un ramo, oppure costituendo un ente civile ad hoc, controllato dall'ente religioso.
Così, quella che nell'agosto 2017 era una montagna ancora lontana, ora appare sempre più vicina e i sentieri per salirla vanno sempre più delineandosi.

“In allegato un approfondimento sul tema”.