Viene anticipato di un mese e mezzo rispetto alla scadenza originaria, il termine per utilizzare i crediti energia elettrica e gas del I° e del II° trimestre 2023. Questo quanto disposto dall’art. 7 D.L. 29.09.2023, n. 132 (cosiddetto decreto Proroghe) che interviene sugli articoli istitutivi dei crediti del I° e del II° trimestre 2023, ossia rispettivamente: l’art. 1, cc. 7 - 8 L. 197/2022 e l’art. 4, cc. 7 - 8 D.L. 34/2023.
Pertanto, chi pensasse di utilizzare gli ultimi crediti energetici per compensare i secondi acconti delle imposte deve rivedersi e utilizzarli al massimo per la prossima scadenza mensile, ossia quella del 16.11.2023. In alternativa può pensare di cedere i crediti a terzi, i quali dovranno comunque utilizzarli entro il 16.11.2023.
Si ricorda che la cessione può essere effettuata soltanto se non si sono ancora utilizzati i crediti in oggetto: in pratica, i crediti sono cedibili solo per l’intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta va vistata e il credito va utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente: per esempio, se il cessionario propende per l'utilizzo in compensazione tramite Modello F24, dovrà procedere entro lo stesso termine.
I cessionari, una volta ricevuto il credito, per utilizzarlo devono accettare la cessione (attraverso la Piattaforma cessione crediti) e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.
I codici tributo dei crediti del 2023 sono i seguenti:
Pertanto, chi pensasse di utilizzare gli ultimi crediti energetici per compensare i secondi acconti delle imposte deve rivedersi e utilizzarli al massimo per la prossima scadenza mensile, ossia quella del 16.11.2023. In alternativa può pensare di cedere i crediti a terzi, i quali dovranno comunque utilizzarli entro il 16.11.2023.
Si ricorda che la cessione può essere effettuata soltanto se non si sono ancora utilizzati i crediti in oggetto: in pratica, i crediti sono cedibili solo per l’intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta va vistata e il credito va utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente: per esempio, se il cessionario propende per l'utilizzo in compensazione tramite Modello F24, dovrà procedere entro lo stesso termine.
I cessionari, una volta ricevuto il credito, per utilizzarlo devono accettare la cessione (attraverso la Piattaforma cessione crediti) e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.
I codici tributo dei crediti del 2023 sono i seguenti:
- 7011 - credito energia elettrica I° trimestre 2023;
- 7016 - credito energia elettrica II° trimestre 2023;
- 7013 - credito gas I° trimestre 2023;
- 7018 - credito gas II° trimestre 2023
Invece i codici che devono usare i cessionari sono i seguenti:
- 7747 - credito energia elettrica I° trimestre 2023;
- 7752 - credito energia elettrica II trimestre 2023;
- 7749 - credito gas I° trimestre 2023;
- 7754 - credito gas II° trimestre 2023.
Si ricorda che i crediti sono fiscalmente irrilevanti e che vanno dichiarati nel quadro RU del modello dichiarativo riferito al periodo di maturazione dei crediti.
Pertanto, i crediti maturati nel 2022 vanno inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2023, indicandone l’importo e l’utilizzo nell’esercizio, mentre i crediti del 2023 e i loro utilizzi andranno indicati nel modello Redditi dell’anno prossimo.
Pertanto, i crediti maturati nel 2022 vanno inseriti nel quadro RU del modello Redditi 2023, indicandone l’importo e l’utilizzo nell’esercizio, mentre i crediti del 2023 e i loro utilizzi andranno indicati nel modello Redditi dell’anno prossimo.
