Equivalenza tra relazioni di rete e relazioni fisiche
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 1/2022, ha riconosciuto giuridicamente l’esistenza di una società di Rete, “online”, integrata e complementare con il mondo fisico.
La società Alfa, tramite interpello, chiedeva di poter applicare l’esenzione Iva, prevista dall’art. 10, c. 1, n. 22) D.P.R. 633/1972, ai biglietti venduti per l’accesso a tour museali realizzati tramite piattaforma Internet.
L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha escluso in primo luogo che queste prestazioni possano essere ricomprese tra i servizi elettronici, che, per essere tali, richiedono, oltre al mezzo informatico, una prestazione “automatizzata” con un intervento umano minimo, impossibile da garantirsi in assenza della tecnologia dell’informazione.
Nel caso di specie, invece, la società offre “tour virtuali” in diretta presso musei e simili, che sono delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata, non difformi, nella sostanza, rispetto alle visite guidate "in presenza".
L’Agenzia, pertanto, ha ritenuto “che lo strumento elettronico sia solo un "mezzo" per accedere a tale servizio e che pertanto quello descritto dalla Istante non sia un servizio prestato tramite mezzi elettronici".
Conclude che “il trattamento tributario applicabile alla vendita dei biglietti per l'accesso ai tour virtuali possa essere lo stesso di quello riservato alle visite in presenza negli spazi museali”, riconoscendo l’esenzione di imposta Iva come richiesto.
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