Erogazione aiuti e contributi pubblici, basta la nota integrativa
Per i soggetti obbligati alla redazione e deposito del bilancio d’esercizio o consolidato, l’indicazione degli aiuti, sovvenzioni, contributi, in denaro o in natura, nella nota integrativa è sufficiente per adempiere all’obbligo di trasparenza.
I soggetti obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio adempiono puntualmente all’obbligo imposto dalla normativa vigente con l’indicazione delle erogazioni pubbliche percepite nella nota integrativa. L'indicazione è da ritenere senza dubbio alternativa alla pubblicazione sul proprio sito internet e il termine da rispettare, per i detti soggetti obbligati alla redazione e deposito del bilancio, non è più quello del 30.06 di ogni anno, ma quello di approvazione del bilancio.
Con la conversione in legge del D.L. 73/2022, è stato disposto che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’art. 1, cc. 125 e 125-bis , L. 124/2017, per gli enti che provvedono a indicare le erogazioni nella nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Con questa modifica si interviene su alcune criticità emerse nel tempo sul tema, sia relativamente ai termini di esecuzione dell’adempimento, sia sulla non obbligatorietà della pubblicazione sui siti internet, se l’informazione è correttamente inserita all’interno della nota integrativa.
Si deve prendere atto che il termine risulta differenziato, giacché le associazioni di protezione...