Il blocco dell'istanza presentata entro il 28.05 ha l'effetto non consentire l'erogazione del contributo in forma automatica e nemmeno la presentazione dell'istanza per il contributo integrativo.
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Le previsioni del D.L. 73/2021, in materia di contributi a fondo perduto ricalcano l'analogo beneficio previsto dal D.L. 41/2021. In sostanza, gli aventi diritto al contributo in forma automatica e (al ricorrere dei nuovi requisiti) al contributo integrativo, saranno i beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Sostegni.
Da un punto di vista operativo, sono segnalate molte situazioni nelle quali l'istanza presentata entro il 28.05.2021 risulta bloccata o comunque non liquidata, circostanze queste che hanno l'effetto, al momento, di non consentire l'erogazione del contributo in forma automatica e nemmeno la presentazione dell'istanza per il contributo integrativo, fattispecie entrambe previste dal D.L. 73/2021.
Si riassumono alcuni recenti provvedimenti di prassi in materia:
forfetari (risposte a interpello n. 438/2021 e 443/2021): il contributo a fondo perduto è irrilevante ai fini della soglia di € 65.000 per l'ingresso o per il mantenimento del regime forfetario;
neo-costituiti (risposta a interpello n. 439/2021): la società costituita nel 2019, che ha subordinato l'inizio attività al perfezionamento dell'affitto di 2 rami di azienda, non può essere considerata soggetto neo-costituito, nè con riferimento alla determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, nè per la verifica della contrazione del fatturato. Una situazione simile è stata...