Con la Riforma del Terzo Settore e l'avvento del D.Lgs. 3.07.2017, n. 117, il legislatore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a tutti i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti appartenenti appunto al Terzo Settore. Comanda l'art. 83, c. 1 del citato decreto: dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, c. 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La disposizione in esame, ai sensi del successivo art. 104, c. 1 si applica in via transitoria dal 1.01.2018 e fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, c. 10, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) rimaste iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri prescritti.
Per le Onlus questa però non è l'unica modalità di “esposizione” nel modello Redditi. In alternativa alla detrazione prevista all'art. 83 del citato decreto si ha:
- la detrazione del 26% prevista dall'art. 15, c. 1.1 del Tuir su un ammontare massimo di 30.000 euro annui, comprese le erogazioni indicate nella CU2020;
- la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. g) del Tuir, che deve riguardare le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (Ong) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e risultano iscritte all'Anagrafe delle Onlus (risoluzione 24.02.2015, n. 22/E);
- la deduzione ai sensi dell'art. 83, c. 2 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 in favore degli enti non commerciali del Terzo settore e nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora questa deduzione dovesse risultare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Perché le erogazioni possano essere riportate nel modello Redditi, è necessario effettuare il pagamento tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). L'individuazione del soggetto beneficiario è essenziale, per cui se non risulta evidente dai documenti bancari o dalla carta di credito, occorre anche la ricevuta rilasciata dal soggetto beneficiario da cui risulti la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare in modo inequivocabile il carattere di liberalità del pagamento.
Se le erogazioni hanno a oggetto beni, si dovrà poi far riferimento al D.M. Lavoro 28.11.2019 che individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile e che stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione.
Da ultimo, occorre ricordare che i soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità o la detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
