Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.01.2020, n. 24, il D.M. 28.11.2019, riguardante le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) che, emanato in attuazione dell'art. 83, c. 2 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117, non effettua una distinzione merceologica dei beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette, in quanto la donazione può pervenire anche da un privato.
Enti del Terzo settore - Ai fini dell'esercizio della detrazione e della deduzione, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, (art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai già menzionati enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'ente avrà cura di dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell'iscrizione nel Registro unico.
Detrazioni d'imposta - Il legislatore prevede che dall'Irpef si detragga un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art 79, c. 5 D.Lgs. 117/2017) per un importo complessivo annuo non...