Il D.M. Lavoro 28.11.2019 (G.U. 30.01.2020, n. 24) “Erogazioni liberali in natura a enti del Terzo settore”, emanato in attuazione dell'art. 83, c. 2 del CTS (D.Lgs. 117/2017), all'art. 3 indica i criteri per la valorizzazione dei beni ai fini della determinazione dell'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura. Destinatari delle liberalità potranno essere, a regime, tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria. Nel periodo transitorio, in attesa della istituzione del RUNTS e del placet della Comunità Europea (art. 104, c. 2 del CTS) sulle agevolazioni fiscali previste dal titolo X del D.Lgs. 117/2017, la normativa è applicabile a ODV, APS, Onlus (vedi art. 83), iscritte nei rispettivi registri, a partire dal 1.01.2018.
Premesso che si può donare ogni tipo di beni (generi alimentari, medicinali, prodotti tessili, abbigliamento, ecc.), il valore da considerare per il calcolo della deduzione/detrazione è diverso a seconda della tipologia del bene oggetto della erogazione.
Il criterio base per la determinazione della donazione è il valore normale dei beni, determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, cioè il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquistati (listini, tariffe del fornitore, delle Camere di Commercio, ecc.).
Le persone fisiche potranno detrarre il 30% (35% per le ODV) del valore così determinato fino a 30.000 euro. Le persone fisiche, inoltre, unitamente ad enti e società, potranno dedurre il valore del bene fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato nel caso delle imprese. Ai fini della decurtazione, i criteri di valutazione cambiano a seconda che si tratti di beni strumentali o di merci.
Inoltre, criteri specifici sono previsti per i beni strumentali e quelli prodotti o scambiati tra le imprese. Nel primo caso il valore da prendere in considerazione è il costo residuo, non ammortizzato, al momento del trasferimento del bene. Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir), per quantificare le liberalità sarà necessario prendere il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all'art. 92 del Tuir.
Da ultimo, il decreto fissa una regola residuale per le ipotesi diverse dalle precedenti. In particolare, qualora la singola erogazione sia superiore a 30.000 euro, o se per la natura dei beni non sia possibile desumere il valore in base a criteri oggettivi, il donatore, per stabilire il valore della donazione, deve munirsi di una perizia giurata di stima aggiornata a non oltre 90 giorni antecedenti il trasferimento del bene.
Sotto l'aspetto formale, l'erogazione in natura dovrà risultare da atto scritto tra donante e donatario. Il donante dovrà individuare analiticamente i beni oggetto di trasferimento e il relativo valore; l'ente beneficiario, invece, dovrà formalmente impegnarsi a utilizzare i beni ricevuti per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
