In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (Runts), la fondazione estera che riceve erogazioni liberali anche da residenti italiani, può entrare nel perimetro delle agevolazioni disciplinate dall’art. 83 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) solo se iscritta all’anagrafe unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. Questo è il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 16.06.2021 n. 406.
In relazione alle Onlus, l’Agenzia ricorda la circolare 26.06.2006, n. 24/E, in cui è stato precisato che, ricorrendo tutti i requisiti di cui all'art. 10, c. 1, D. Lgs. 460/1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di Onlus in favore degli enti residenti all'estero e alla possibilità che gli stessi enti siano ammessi a beneficiare del regime agevolativo. Tale principio può essere esteso anche alle fondazioni estere, in quanto in attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662/1996, il D.Lgs. 460/1997, all'art. 10, c. 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, "sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica" .
Per ottenere la qualifica di Onlus si...