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IVA
07 Febbraio 2024
Errata applicazione dell’inversione contabile e recupero dell’Iva
Con l’interpello 26.01.2024, n. 20 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso dell’errata applicazione dell'inversione contabile e del recupero dell’Iva corrisposta, a titolo di rivalsa, in presenza di un pro–rata di indetraibilità.
L’art. 60, ultimo comma D.P.R. 633/1972, al fine di ripristinare la neutralità dell’Iva in caso di accertamento o rettifica dell’imposta, stabilisce che “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
La risoluzione 14.09.2016, n. 75/E ha precisato che la citata disposizione, introdotta per garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in tema di Iva, permette a chi ha subito un accertamento di riaddebitare a titolo di rivalsa, al cessionario/committente, la maggiore imposta accertata e versata. Sul punto, la circolare 17.12.2013, n. 35/E aveva precisato che, in base alla citata disposizione, il contribuente può esercitare la rivalsa dopo avere effettivamente pagato all’Erario l’imposta accertata, le sanzioni e gli...