La VI^ Sez. Civ. della Cassazione, con l'ordinanza 5.07.2019, n. 18085, chiarisce il seguente principio: la detrazione dell’IVA operata dal cessionario per l’intero ammontare inserito nella fatturazione di riferimento non consente l’ottenimento di un rimborso qualora sia stata erroneamente addebitata, da parte del cedente e in base a un'erronea applicazione dell’aliquota, una maggiore imposta.
La vicenda in commento, in particolare, trae spunto dal ricorso di un contribuente a seguito del diniego di rimborso IVA scaturito, appunto, dalla indebita detrazione dell’imposta, erroneamente addebitata nella misura ordinaria e con applicazione dell’aliquota vigente ratione temporis (nella misura del 21%), rispetto a quella agevolata, spettante nella misura del 4%. Nei due giudizi di merito, le doglianze del contribuente venivano pienamente accolte, mentre in sede di esame di legittimità delle pregresse pronunce, veniva sancita una chiara inversione di rotta fondata su una argomentazione ineccepibile, sotto l’aspetto logico-giuridico.
Ed invero, nel caso in esame venivano fornite puntuali istruzioni sancendo che in caso di operazione assoggettata a un'aliquota IVA eccedente quella normalmente applicabile, viene esclusa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata in eccesso atteso che, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972 e in linea con i principi contenuti nella c.d. “Sesta Direttiva” (Dir. n....