Ai fini del corretto assolvimento dell’Iva, è essenziale che per le prestazioni di servizio prese a base dell'applicazione dei profili impositivi di riferimento siano concretamente verificabili i presupposti di assoggettamento a imposizione. Di conseguenza, al cospetto di un erroneo assoggettamento a imposizione di un’operazione ritenuta imponibile, ma che tale non può essere considerata in termini di legge, sono da considerare evidentemente privi di fondamento sia il pagamento operato dal cedente, sia la correlata detrazione d’imposta operata dal cessionario in ambito dichiarativo.
Da ciò derivano conseguenze che involgono tanto i soggetti-contribuente, quanto la stessa Amministrazione Finanziaria che si ritrova a operare attività ispettive a riguardo.
In tale contesto, il cedente risulta avere tutto il diritto di richiedere il rimborso dell’Iva erroneamente assolta, mentre il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa. L’Amministrazione Finanziaria, dal proprio canto, non può (si tratterebbe di un potere-dovere) che escludere la detrazione dell’Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario.
La prospettiva espressa trae spunto dal contenuto dell’ordinanza n. 12416 della V Sez. Civ. della Cassazione, depositata il 19.04.2022, avente ad oggetto un accertamento in rettifica con cui si riteneva soggetta a Iva...