Errore nella comunicazione dei crediti ceduti, riversamento con F24
Al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, il cedente deve recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del credito da parte del cessionario alla data del "riversamento".
Con la risposta all’interpello 28.09.2023, n. 440 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di interventi edilizi che hanno generato un credito d’imposta, se il cedente riscontra errori sostanziali nella comunicazione degli importi ceduti e la banca cessionaria rifiuta la sottoscrizione della “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti”, sarà il cedente a dover riversare l’importo dell’indebita detrazione ceduta, con sanzioni e interessi, così da “precostituire” il credito a disposizione del cessionario.
Il caso è quello di un contribuente che riferisce di aver commissionato la realizzazione, sull'immobile di proprietà, di alcuni interventi che conferiscono il diritto alla detrazione fiscale del 110% (cd. “superbonus”). Tuttavia, a seguito di alcune anomalie riscontrate sull’asseverazione, il tecnico ha provveduto ad annullare la prima asseverazione sostituendola con una nuova. Con l’intervenuta correzione degli errori sono, però, emersi crediti “non spettanti”. A fronte di tale situazione, l'istante, con l'intento di regolarizzare l'errore, chiede chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria in merito alle modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti; ciò in quanto risultano inapplicabili le indicazioni della circolare n. 33/E/2022 e, pertanto, la banca...