Deduzione della perdita su crediti derivante dall’emersione di un errore contabile, con diretta imputazione al patrimonio netto, mediante presentazione della dichiarazione integrativa dell’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la relativa cancellazione. Così l’Agenzia delle Entrate nella risposta (n. 12) del 24.09.2018 a un'istanza di interpello collocata sul proprio sito e riferita alla corretta imputazione della perdita su crediti da debitore soggetto a procedura concorsuale, di cui all'art. 101, c. 5 D.P.R. 917/1986.
La società istante, esercente l’attività d’impresa in contabilità ordinaria, ha affermato di aver riscontrato nel 2017 un errore contabile riferibile all’imputazione di una perdita su crediti, per fornitura di beni verso altra società eseguita nel corso del biennio 2007/2008; la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2008 e la procedura era stata dichiarata esecutiva dal giudice nel 2013, con conseguente scioglimento nell’anno successivo e con cancellazione nel 2015.
La società istante ha richiamato l'art. 101, c. 5-bis TUIR e nella soluzione prospettata riteneva di poter affermare che gli elementi di certezza e precisione, posti a presidio della possibile deduzione fiscale, si siano concretizzati nel 2013, anno in cui il giudice delegato, all’interno della procedura concordataria, aveva dato il via libera al...