Desta interesse la risposta all’interpello 21.09.2018, n. 12 con la quale l’Agenzia delle Entrate si è occupata di una società che ha provveduto a correggere un errore contabile mediante imputazione a patrimonio netto.
L’Agenzia consente la deduzione mediante dichiarazione integrativa dell’anno di competenza, anche se il costo è imputato in un bilancio successivo e anche se l’imputazione avviene a patrimonio netto.
L’errore riguardava l’imputazione, avvenuta nel 2017, di una perdita su crediti da concordato preventivo che doveva essere, invece, contabilizzata al più tardi nel 2013. L’art. 101, c. 5 del TUIR e l’art. 13 D.Lgs. 147/2015 prevedono infatti che le perdite su crediti devono essere dedotte a partire dall’esercizio in cui si apre la procedura concorsuale e comunque nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Dato che la società avrebbe dovuto cancellare il credito nel 2013, secondo i corretti principi contabili, si è posto il tema della tardiva cancellazione sia dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista fiscale.
Dal punto di vista contabile l’errore, giudicato rilevante, è stato corretto mediante imputazione a una riserva di patrimonio netto in applicazione dell’OIC 29, paragrafo 48. Il trattamento, peraltro, è mutuato dai principi internazionali. A...