Il Decreto Semplificazioni ha fissato la competenza fiscale della correzione degli errori contabili che coincide con l’esercizio in cui è contabilizzata la correzione stessa. Stranamente la norma non copre l’Irap e l’anno 2021.
Il Decreto Semplificazioni (art. 8, c. 1, lett. b) D.L. 21.06.2022, n. 73) ha introdotto importanti novità in relazione alla disciplina Ires degli errori contabili, con l’ingiustificata assenza dell’Irap.
La norma si innesta, infatti, sull’art. 83 del Tuir in materia di Ires precisando che “I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”. In sostanza si introduce il principio per cui la competenza fiscale della correzione contabile è quella della sua rilevazione.
Pare, così, passata un’eternità da quando le verifiche fiscali si concentravano sulle operazioni di fine anno che risultavano in recuperi di evasione fiscale derivanti semplicemente dalla riqualificazione temporale dei componenti positivi e negativi, molte volte anche in assenza di un danno per l’Erario.
La nuova disciplina presenta senz’altro alcuni punti da chiarire e possibilmente migliorare, ma non vi è dubbio che si tratta di una svolta epocale nei rapporti contribuenti-Fisco.
Una prima criticità risulta dalla mancata estensione all’Irap, salvo correzioni o estensioni interpretative. È evidente che dare rilevanza alla correzione degli errori contabili sarebbe di enorme sollievo per un’imposta che non ammette il riporto delle perdite.
Pare, poi, che la norma...