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Imposte e tasse 20 Dicembre 2018

Errori formali: è arrivata la sanatoria


Il nuovo art. 9 D.L. 23.10.2018, n. 119, interamente sostituito in sede di conversione dal Senato, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possano essere regolarizzate.
Il criterio per distinguere le irregolarità, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali è consentita la nuova definizione agevolata, consiste nell'idoneità o meno delle violazioni a comportare una diversa determinazione delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP o a rilevare sul pagamento dei tributi.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 9 prevede, quindi, che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione (comma 3) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in 2 rate (comma 2) di pari importo, la prima entro il 31.05.2019 e la seconda entro il 2.03.2020.
Tale procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata:
• con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990 (comma 4);
• per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5);
• per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 23.10.2018, n. 119 (comma 7).
Il comma 6 prevede che, in deroga all'art. 3, c. 1 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000 che dispone l'irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31.12.2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) previsti all'art. 20, c. 1 D.Lgs. 472/1997 sono prorogati di 2 anni.
Ma il testo non si limita a richiamare il concetto di violazione formale, sancendo che la definizione opera per le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi”.
Allora, all'evidenza non rientrano le violazioni di dichiarazione infedele, sull'omessa fatturazione, sull'indebita detrazione, o sul tardivo pagamento di tributi. Per come è scritta la norma, sembrano invece essere attratte nella sanatoria tutte le violazioni inerenti al quadro RW, che non hanno diretta incidenza sulla determinazione della base imponibile. Rientrano le violazioni relative all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze, all'obbligo (per le annualità in cui era in vigore) di indicazione separata dei costi black list, relative all'indicazione dell'esito degli interpelli e così via. Ecco che potrebbero essere comprese le sanzioni sul reverse charge, o sull'omessa regolarizzazione del cessionario/committente, sempre che l'atto di contestazione non sia ancora definitivo, e lo stesso dicasi per le violazioni degli intermediari sulla tardiva oppure omessa trasmissione delle dichiarazioni.