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Imposte e tasse 14 Marzo 2019

Esame preliminare desaparecido nel processo tributario


L’art. 27 D.Lgs. 546/1992, con l’intento di snellire il carico di lavoro delle Commissioni tributarie, ha introdotto nel processo tributario l’esame preliminare del ricorso. L’istituto ha una funzione di filtro ed è volto a eliminare quei ricorsi tributari manifestamente inammissibili. Siffatta attività è svolta dal Presidente della sezione cui il ricorso è assegnato e ha inizio una volta che siano scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 18, c. 4 D.Lgs. 546/1992 se mancano o sono assolutamente incerte le seguenti indicazioni: a) Commissione tributaria cui è diretto; b) ricorrente e suo legale rappresentante, relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato; c) ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) atto impugnato e oggetto della domanda; e) motivi. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto ai sensi del comma 3 dello stesso art. 18. L’art. 21, c. 1 D.Lgs. 546/1992 disciplina una diversa causa di inammissibilità per i ricorsi proposti oltre i 60 giorni dalla data di notifica degli atti, fatti salvi i casi per i quali sussistono legittime cause di sospensione. L’art. 22, cc. 1 e 3 D.Lgs. 546/1992 considera altresì inammissibili: a) le costituzioni in giudizio dei ricorrenti depositate o trasmesse a mezzo posta...

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