IVA 02 Dicembre 2024

Esclusa dal gruppo Iva la controllata senza vincolo organizzativo

L’insussistenza del vincolo organizzativo, stabilita nell’accordo sulle modalità di liquidazione delle società appartenenti a un gruppo, porta alla non inclusione, nel perimetro del nuovo gruppo Iva, anche delle società non in liquidazione (Ag. Entrate interpello 26.11.2024, n. 228).

Nel caso affrontato nell’interpello n. 228/2024 due società (la controllante e l’eventuale controllata, facente parte del gruppo “assorbito”, non in liquidazione) hanno chiesto congiuntamente la verifica dell’insussistenza di uno dei vincoli previsti dall’art. 70-ter, c. 3 D.P.R. 633/1972 per l’ingresso in un gruppo Iva.Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, in linea generale, il gruppo Iva è costituito a seguito di una specifica opzione che viene esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.In particolare, il vincolo organizzativo è considerato sussistente quando tra i soggetti interessati esiste un coordinamento tra gli organi decisionali, in via di diritto (libro quinto, titolo V, capo IX, del Codice Civile), ovvero di fatto, ancorché svolto da un altro soggetto. L’art. 2497-sexies c.c. presuppone la presenza di direzione e coordinamento dal controllo civilistico (ex art. 2359 c.c.) e dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.Nel caso in esame, nonostante la sussistenza di un’ipotesi di controllo, da parte di una delle società nei confronti del gruppo del quale fa parte l’altra, la previsione di cui all'art. 2497-sexies c.c. non è stata, di per sé, considerata un elemento sufficiente a fondare la presunzione di sussistenza della direzione e del coordinamento della società. Al contrario, la documentazione...

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