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Imposte e tasse 18 Maggio 2022

Esclusa la responsabilità tributaria per i debiti del de cuius

L’erede rinunciatario dell’eredità non è soggetto passivo delle imposte non pagate dal de cuius. In questi termini si è espressa la V sezione civile di Corte di Cassazione, nella sentenza 12.04.2022, n. 11832.

Svolgimento del processo - Un contribuente, in qualità di chiamato all’eredità, impugnava una cartella esattoriale relativa a imposta di successione, preceduta da un avviso di liquidazione non opposto. Il chiamato all’eredità aveva presentato la denuncia di successione, mentre la rinuncia all’eredità era stata formalizzata oltre un anno dopo la ricezione dell’atto impositivo. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso sul presupposto della definitività dell’avviso di accertamento, mentre i Giudici regionali accoglievano le doglianze di parte: attribuendo efficacia retroattiva alla rinuncia all’eredità; accertando, di conseguenza, l’inefficacia dell’ingiunzione fiscale. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, precedente alla cartella impugnata, aveva reso definitiva la pretesa con la conseguente inefficacia della successiva rinuncia. Soluzione dei giudici di legittimità - La tesi avanzata dall’Amministrazione Finanziaria è stata respinta dalla V sezione della Corte di Cassazione. Il chiamato all’eredità che ha rinunciato a essa, affermano i giudici di legittimità “non risponde dei debiti del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza...

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