In caso di scioglimento all'estero del matrimonio, per cui il deposito presso il notaio italiano costituisce condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio, la tassazione del relativo atto può avvenire in esenzione dall'imposta di bollo, dall’imposta di registro e da ogni altra tassa prevista per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 20.06.2023, n. 351.
In linea generale, secondo quanto previsto dall'art. 19 L. 74/1987, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Dal punto di vista oggettivo, l'esenzione in esame è applicabile a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso (compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o che attuano il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge), e trova la sua ratio...