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Società 22 Marzo 2022

Esclusione facoltativa del socio nelle società di persone

L’esclusione del socio rientra nelle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale insieme alla morte del socio ed al recesso.

La peculiarità dell’esclusione di un socio per iniziativa degli altri soci consiste nel sovvertimento degli ordinari principi maggioritari vigenti nel diritto societario atteso che, in ragione della prevalenza del rapporto interpersonale sull’investimento, la delibera di esclusione nelle società di persone viene adottata con la maggioranza “per teste”. Non assume dunque alcun valore l’entità della quota dei soci deliberanti. In altre parole, lo speciale regime dettato per le s.n.c. (e applicabile a tutte le società di persone) consente anche ai soci di minoranza di estromettere con una propria autonoma iniziativa dalla società uno o più soci con quote maggioritarie, purché vi sia la maggioranza per teste (e purché, naturalmente, si siano verificate le cause di esclusione previste dalla norma). I diritti del socio escluso sono garantiti dal fatto che la delibera di esclusione gli deve essere notificata e diviene efficace solo dopo che siano decorsi 30 giorni dalla notifica. Entro tale termine, inoltre, al socio escluso è consentito presentare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. L’art. 2286 c.c. autorizza i soci di società di persone ad estromettere uno o più soci dalla compagine sociale. Si tratta di una disciplina speciale, tipica delle società di persone, che non trova un istituto analogo in relazione alle società di...

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