L'art. 1, c. 8, L. 30.12.2021, n. 234, sembra limitarsi alle sole persone fisiche ed escludere le società di persone, società semplici e assimilate; lo stesso vale per i soggetti Ires dell’art. 3, c. 1, lett. a), D. Lgs. 446/1997.
La legge di Bilancio 2022 (vedere pag. 3) ha eliminato l’Irap per autonomi, professionisti e ditte individuali, in attesa di un'eliminazione completa dell’imposta. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso (2022), sono escluse dall’Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap):
art. 3, c. 1, lett. b): società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'art. 5, c. 3 Tuir, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 51 Tuir;
art. 3, c. 1, lett. c): persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate a norma dell'art. 5, c. 3, del Tuir, esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, c. 1 Tuir.
Tuttavia, l'art. 1, c. 8, L. 30.12.2021, n. 234 cita espressamente le sole “persone fisiche” esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni: pertanto, si ritiene che continueranno a essere soggette all’Irap le società di persone, le società semplici e assimilate; lo stesso vale per i soggetti Ires contemplati all’art. 3, c. 1, lett. a) del citato D. Lgs. 446/1997.