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Imposte e tasse 26 Giugno 2023

Escluso il rimborso Iva per spese relative a organizzazione di eventi

La sentenza 22.05.2023 n. 14049, della Corte di Cassazione si esprime sulla distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza ai fini del riconoscimento del rimborso dell’Iva.

In via preliminare può essere opportuno ricordare la disciplina in materia e l'inquadramento fiscale degli eventi mondani: sono “di pubblicità e di propaganda” le spese che possono determinare un incremento delle vendite, mediante l’acquisizione di nuova clientela o l’incremento delle vendite alla clientela già esistente, tramite messaggi mediatici o attraverso altri mezzi di propaganda, tra cui i dépliant (destinati ai potenziali clienti) e cataloghi (destinati ai rivenditori). Ai fini delle imposte dirette, queste spese sono interamente deducibili nell'esercizio del relativo sostenimento. Ai fini Iva, l’imposta è interamente detraibile; sono “di rappresentanza” le spese sostenute al fine di creare, mantenere e accrescere il prestigio della società e migliorarne l'immagine senza dare luogo ad aspettative di incremento delle vendite. Ai fini delle imposte sui redditi queste spese sono deducibili nel rispetto di precisi limiti correlati ai ricavi e nel periodo d'imposta del relativo sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza (art. 108, c. 2 del Tuir e D.M. 19.11.2008); ai fini Iva l’imposta è indetraibile a eccezione degli omaggi. Il caso esaminato nella sentenza della Corte di Cassazione 22.05.2023, n. 14049 ha riguardato l’esatta qualificazione da attribuire alla somma versata da una società operante nel settore c.d. luxury a...

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