Procedure esecutive su beni strumentali - In termini generali, il codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono limiti alla pignorabilità.
L'art. 514 c.p.c. elenca le cose mobili assolutamente impignorabili. Il successivo articolo 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili e al terzo comma prevede che “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.
Ambito tributario - L'art. 62, c. 1 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 prevede che i beni di cui all' art. 515, c. 3 c.p.c., anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati:
- nei limiti di 1/5,
- quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la...