Il 18.12.2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi in vigore dal 19.12.2018, la legge 17.12.2018, n. 136, che ha convertito il D.L. 119/2018 (il Decreto Fiscale). Tra le modifiche figura anche un ulteriore esonero dall’imminente obbligo della fatturazione elettronica. Saranno esclusi, tra gli altri soggetti quali minimi e forfettari, anche tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Soggetti esclusi: ASL; Aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; parafarmacie; iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; strutture sanitarie accreditate e non con il SSN.
L’esonero riguarda solo le prestazioni fatturate che ricadono nell’obbligo dell’invio al Sistema TS, così come le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di emettere la fattura ma la stessa è richiesta dal cliente. Se un’operazione fatturata non dovesse essere inviata al Sistema TS, ricadrebbe...