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Imposte e tasse 31 Luglio 2023

Esente dall’Irap il medico che si avvale di un collaboratore tecnico

La Corte di Cassazione ha disposto il rimborso dell’Irap al medico professionista che si avvale delle prestazioni di un tecnico audiometrista che consente di acquisire dati indispensabili.

L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 18.07.2023, n. 20859 ha affrontato il tema del rimborso Irap richiesto da un medico professionista che svolgeva la propria professione con l’ausilio di beni strumentali “minimi e indispensabili” e avvalendosi della collaborazione di una sola impiegata incaricata alla gestione dell’attività di segreteria e di un tecnico audiometrista. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso ritenendo che la collaborazione del tecnico rilevasse ai fini dell’autonoma organizzazione e dunque fosse determinante ai fini del presupposto impositivo dell’Irap. A seguito di giudizi contrastanti nei primi due gradi, il primo in favore del medico e il secondo invece favorevole all’Amministrazione Finanziaria, il contribuente ricorreva per Cassazione. I giudici di legittimità, dopo aver ripercorso il dettato normativo in tema di Irap e l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema (Corte Costituzionale n. 156/2001, Corte di Cassazione nn. 3672/2007, 25311/2014, 9451/2016, 30085/2019 e 14193/2023), hanno precisato che l’utilizzo da parte di un medico della prestazione professionale di un tecnico audiometrista non integra, di per sé, i presupposti per l’applicazione dell’Irap. Infatti, l'elaborato, ottenuto a mezzo dell'attività del tecnico, per le sue caratteristiche intrinseche, non integra la prestazione professionale del...

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