Esenti Iva le attività di natura educativa e didattica
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 9.05.2023, n. 321, ribadisce le condizioni per l’applicazione dell’esenzione Iva alle attività di natura educativa e didattica.
In recepimento dell’art. 132 Direttiva CE n. 112/2006 (c.d. Direttiva Iva), l’art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (…)”.
La disposizione subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro di tipo soggettivo. In particolare, le prestazioni devono essere:
di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);
erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).
Riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo, va dunque ottenuto il “riconoscimento” dalle competenti autorità italiane; la ratio della norma è quella di concedere l'esenzione esclusivamente a quei soggetti che lo Stato ritiene, sulla base dei requisiti posseduti (idoneità professionale dei docenti, efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), in grado di...