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Altre imposte indirette e altri tributi 06 Novembre 2026

Esenzione bollo auto a regime

L’esenzione della tassa automobilistica per le persone fisiche è resa permanente dal disegno di legge di Bilancio 2027. Requisiti, criteri di priorità per più veicoli e contributo per le famiglie numerose.

Con l'art. 3 del D.D.L. Bilancio 2027-2029 viene abrogata la misura in materia di esenzione dal pagamento del bollo  auto introdotta dall’art. 2 D.L. 162/2026 a valere solo per il 2027. L’esonero diviene strutturale: a decorrere dal 1.01.2027, sarà riconosciuto in via permanente.

 

Sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica le persone fisiche, per un solo veicolo per contribuente, a condizione che risulti regolarmente coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e che siano rispettati gli specifici requisiti imposti dalla norma.
In merito ai requisiti oggettivi previsti per le autovetture, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi dell’imposta per uno o più veicoli alimentati a benzina o gasolio, compresi i modelli con propulsione ibrida o bifuel,  aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora lo stesso soggetto sia titolare di più autovetture aventi le caratteristiche richieste, è prevista una specifica gerarchia al fine di individuare il veicolo per il quale l’esenzione spetta. Nello specifico, si tratta dell’autovettura con la minore potenza espressa in kW. Nell’ipotesi di pari potenza tra più vetture, il beneficio si applica all’auto per la quale risulterebbe dovuto l’importo meno elevato della tassa. In presenza di un’ulteriore parità di importo, la scelta cade sul veicolo la cui targa precede gli altri in ordine alfanumerico crescente.
Per quanto riguarda i motocicli, il beneficio si applica ai mezzi alimentati a benzina o ad alimentazione mista, ma l’accesso all’esonero è subordinato alla condizione che il contribuente non sia contestualmente soggetto passivo della tassa automobilistica per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. In altri termini, se il beneficio già spetta per l’autovettura, non può essere goduto anche per il motociclo. In presenza di più motocicli agevolabili, si applicano i medesimi criteri di priorità previsti per le autovetture, ossia minore potenza in kW, minore importo dovuto e, in ultima istanza, ordine alfanumerico della targa.
Infine, i ciclomotori: per questo tipo di veicolo l’esenzione opera in via residuale, spettando solo ai contribuenti che non beneficiano già dell’esonero per un’autovettura o per un motociclo. In caso di possesso di più ciclomotori, la preferenza viene determinata sulla base dell’ordine alfanumerico crescente del numero di telaio.
Attenzione deve essere posta nel caso di variazioni del parco veicolare: la legittima fruizione dell’esenzione per un determinato veicolo impedisce che successive variazioni nella titolarità diano diritto a ulteriori esenzioni nel corso del medesimo anno. Il PRA trasmetterà agli enti impositori le informazioni necessarie alle dovute verifiche, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornirà i dati relativi ai ciclomotori e alla copertura assicurativa dei veicoli.

 

A sostegno delle famiglie numerose, i cc. da 10 a 14 prevedono il riconoscimento di un contributo annuale, fino a un importo massimo di 385,71 euro, a ristoro della spesa sostenuta per il pagamento del bollo auto da parte dei nuclei familiari con più di 3 figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1.01 dell’anno di riferimento. Il contributo spetta per un solo veicolo del nucleo, omologato da 6 a 9 posti, alimentato a benzina o gasolio, anche ibrido, con potenza non superiore a 133 kW. Qualora la famiglia possieda più autovetture con queste caratteristiche, il rimborso viene attribuito al mezzo di minore potenza in kW. I componenti del nucleo familiare che fruiscono di tale contributo non possono applicare le esenzioni ordinarie previste per gli altri veicoli eventualmente posseduti. L’erogazione è affidata all’Inps e la somma percepita non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE.