Coop e terzo settore 28 Ottobre 2019

Esenzione da ogni imposta di bollo per ASD/SSD

Il problema si pone in sede di costituzione, dal momento che ai fini del beneficio l'ente dovrebbe essere riconosciuto al Coni. Le istruzioni (condivisibili) della DRE Emilia Romagna.

Dal 1.01.2019 l’art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 è stato modificato dall’art. 1, c. 646, L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute CONI l’esenzione da imposta di bollo in precedenza riservata alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva. La norma tra l’altro ricalca il dettato previsto dall’art. 82, D.Lgs. 117/2017 di riforma del Terzo Settore: tale agevolazione “si applica a tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”. Ad agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 361 affermando che l’esenzione si può applicare alle ricevute emesse da società sportive dilettantistiche per somme incassate quale contributo per la partecipazione a corsi/lezione nei confronti di propri associati/tesserati, in quanto le medesime ricevute rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari di tali prestazioni. Anche il conto corrente gode...

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