Coop e terzo settore 15 Dicembre 2022

Esenzione Ici-Imu per le attività scolastiche dell'ente ecclesiastico

L’ordinanza della Cassazione n. 35123/2022 esclude nuovamente l’esenzione. Di particolare interesse, le argomentazioni in merito alla “modalità non commerciale” e alle rette di importo simbolico.

L’ordinanza n. 35123/2022 si colloca in continuità con altre pronunce della Corte di Cassazione che, dopo la decisione della Commissione Europea del 19.12.2012, SA20829, hanno affrontato il caso dell’esenzione Ici (ma anche Imu) prevista dall’art. 7, c. 1. lett. i) D.Lgs. 504/1992, per gli immobili degli enti non commerciali utilizzati esclusivamente per una serie di attività socialmente rilevanti: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di religione o culto di cui all’art. 16 L. 222/1985. Queste attività oggi sono riconosciute anche di interesse generale (escluse quelle previdenziali e di religione o culto) dall’art. 5 del CTS e per esse l'art. 82, c. 6 del CTS conferma l’esenzione Imu (seppur con un difetto di coordinamento con l’art. 5 in quanto, come detto, include anche quelle previdenziali e di religione o culto) se svolte da enti/rami non commerciali di Terzo settore in immobili di cui hanno il possesso. Questa norma è stata oggetto di diverse modifiche, sia nel testo che nell’interpretazione: in origine non aveva rilevanza la modalità di svolgimento di tali attività, nel 2005, per pochi mesi, era stato precisato che l’esenzione prescindeva dalla “natura eventualmente commerciale delle stesse” attività; nel 2006 il legislatore aveva...

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