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Imposte e tasse 11 Maggio 2023

Esenzione Imu e periodo di riassegnazione degli alloggi sociali

Il MEF interviene per chiarire che l’esenzione Imu destinata agli alloggi sociali è applicabile anche al periodo di riassegnazione degli stessi (quindi di mancato utilizzo da parte del locatario), ma lo stesso deve essere circoscritto.

Con la risoluzione 20.03.2023, n. 2/DF il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, è intervenuto per dare indicazioni operative in merito all’applicazione dell’esenzione Imu a favore degli immobili qualificabili come alloggi sociali ai sensi del D.M. 22.04.2008. Si tratta di una previsione di assimilazione all’abitazione principale applicabile già da tempo, in quanto presente tanto nella nuova Imu vigente dal 2020, quanto nella disposizione previgente applicabile dal 2012 al 2019; il chiarimento centrale contenuto nel documento di prassi in commento riguarda la gestione della fase di pre-assegnazione, ossia quella nella quale l’immobile è temporaneamente inutilizzato a causa degli adempimenti amministrativi necessari all’assegnazione dell’immobile. L’art. 1, c. 741, lett. c) L. 160/2019 elenca le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, tra le quali “i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale”. Un primo chiarimento fu portato dalla circolare 1/DF/2020, che ebbe modo di specificare come la fattispecie degli alloggi sociali si distingue da quella degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia...

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