La Cassazione ha sancito che, durante la fase di liquidazione coatta amministrativa, una società già operante in esenzione Iva non può più beneficiare di tale regime.
Nell’ordinanza 2.02.2025, n. 4755 la Cassazione, Sez. V. Civ., ha stabilito in maniera brachilogica che, nel contesto della liquidazione coatta amministrativa, una società già operante in esenzione Iva non può più beneficiare di tale regime, essendo tenuta a transitare nel regime impositivo ordinario, con conseguente legittimità della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. La pronuncia, pur se coerente in termini di esposizione di principi normativi applicabili, incide su alcuni aspetti operativi considerati rilevanti. Nello specifico, per ciò che concerne l’attività del consulente tributario, questi dovrà vigilare sulle modalità con cui l’Ufficio ridetermini eventualmente il trattamento Iva, verificando l’effettiva cessazione dell’attività esente e l’inerenza dei costi afferenti alle operazioni liquidatorie.Nella casistica esaminata ci si sofferma sul contenuto dell’art. 10, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972, che esenta dall’Iva le operazioni di assicurazione e di riassicurazione. In presenza di una società di assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa, però, la Cassazione chiarisce che l’apertura della procedura determina la fine dell’operatività ordinaria e, dunque, la cessazione del regime esentativo. In tal modo, le operazioni realizzate durante la fase liquidatoria, se aventi natura commerciale, rientrano nel regime Iva ordinario, consentendo la detrazione dell’imposta a monte.La tesi dell’Ufficio era ancorata alla...