La sentenza della Corte di Giustizia UE C-373/19 restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione Iva previsto per l’insegnamento scolastico o universitario. La causa ha per oggetto i corsi di nuoto che, a giudizio della Corte, non rappresentano insegnamento scolastico o universitario, come stabilisce la direttiva 2006/112/Ce all’art. 132, par. 1, lett. i) e j), a seguito del rifiuto dell’ufficio imposte di Monaco (Germania) di esentare dall’Iva le prestazioni di insegnamento del nuoto svolte da una società di diritto civile principalmente a bambini, di vari livelli.
Le questioni portate all’attenzione della Corte sono ascrivibili a:
se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui alla direttiva 2006/112/Ce comprenda anche le lezioni di nuoto;
se l’organismo riconosciuto a cui spettano i compiti dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale possa identificarsi nel soggetto che impartisce lezioni a livello elementare (tipo il nuoto).
Tale sentenza mal si concilia con la normativa nazionale (art. 10, c. 1, n. 20 D.P.R. 633/1972), che include l’insegnamento sportivo tra le prestazioni didattiche che godono dell’esenzione Iva. Infatti la norma nazionale prevede l’esenzione Iva per le “prestazioni didattiche di ogni genere”, con una portata...