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IVA 25 Giugno 2026

Esenzione Iva per corsi di nuoto e fitness: lo stop della Cassazione

Lezioni di nuoto, acquagym e attività motorie in acqua non rientrano nell’esenzione Iva per insegnamento scolastico/universitario.

La Cassazione, con l’ordinanza 16.06.2026, n. 20063, torna sul tema dell’esenzione Iva per i servizi resi dalle società sportive dilettantistiche, con particolare riguardo ai corsi di nuoto e alle attività motorie in acqua (acquagym, hydrobike, ecc.). Il caso riguarda una SSD a responsabilità limitata che aveva emesso fatture con esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972, ritenendo esenti tutti i “corsi” offerti, in quanto didattico-formativi e riconosciuti dalle federazioni sportive. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’Iva per l’anno 2010, ritenendo non esenti le attività diverse dai corsi di nuoto/ginnastica in acqua. In primo grado erano state annullate le sanzioni per incertezza normativa oggettiva; la C.T.R. Puglia ha confermato tale esimente e limitato l’esenzione solo ai corsi di nuoto e di ginnastica in acqua autorizzati dalla Federazione italiana nuoto, riducendo peraltro le sanzioni a 1/3. In Cassazione, la SSD propone ricorso incidentale per ottenere l’esenzione generalizzata di tutti i corsi, l’Agenzia ricorso principale sulle sanzioni.La Suprema Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale e nega in radice la pretesa esenzione, richiamando in modo centrale la sentenza della Corte di giustizia UE 21.10.2021, causa C-373/19. Secondo la CGUE, ai fini Iva, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” richiede un sistema integrato di trasmissione di conoscenze su un insieme ampio e diversificato di materie;...

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