RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 22 Luglio 2019

Esenzione Iva per le case di riposo


L’esenzione di cui all’art. 10, n. 21 D.P.R. 633/1972 per le case di riposo, come altre prestazioni contenute nell’art. 10, ha carattere oggettivo nel senso che il corrispettivo dovuto per tali operazioni è in ogni caso esente da Iva e a nulla rilevando, per esempio, il soggetto committente o che paga le prestazioni (ospite del Comune, Regione). Un’applicazione di questo principio si trova anche nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 1.07.2019, n. 221 di una società (la chiameremo “Alfa”) la quale ha per oggetto della propria attività d’impresa, tra le altre, la gestione dell’assistenza di ogni tipo presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità in genere, sia pubbliche che private. Con precedenti documenti di prassi (vedi ris. 8.01.2012, n. 1/E e 16.03.2004, n. 39/E), l’ Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che, dato il carattere meramente “oggettivo” dell’esenzione, è irrilevante la natura giuridica o la qualità del soggetto che eroga la prestazione. Di conseguenza, il regime di esenzione trova applicazione non soltanto per le rette che il Comune incassa dagli ospiti e dalla aziende sanitarie, ma anche sulle somme che l’Ente locale eroga alle società di gestione delle strutture, sulla base di apposite convenzioni. Per quanto sopra, sono state considerate “oggettivamente”...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.