L’art. 10, pp. 18), 19) e 21) D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione Iva per prestazioni degne di tutela perché attinenti alla cura e assistenza della persona, quali:
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione (punto 18);
prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o cliniche e case di cura convenzionate o società di mutuo soccorso o Onlus (punto 19);
prestazioni di orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (punto 21).
L’art. 18 D.L. 73/2022 ha aggiunto delle prestazioni al punto 18, incrementando pertanto la fattispecie dell’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie: in particolare, l’esenzione si applica anche alle prestazioni di ricovero e cura rese da strutture non convenzionate (né società di mutuo soccorso, né Onlus) quando tale soggetto si avvalga per la prestazione sanitaria di un soggetto terzo (es. un medico esterno alla struttura) e nel limite e fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto al soggetto terzo. Facendo un esempio: il soggetto terzo chiede 5.000 euro per la prestazione sanitaria, la struttura non convenzionata per il ricovero, la cura e la prestazione sanitaria richiede 7.000 euro. Fino a 5.000 euro può fatturare in esenzione, sui 2.000 euro in Iva 10%.
Viene anche esteso il campo delle fattispecie assoggettate ad aliquota del 10% al posto del 22%. Possono fruire dell’aliquota agevolata del 10%, al posto...