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IVA 26 Maggio 2026

Esenzione Iva per trasferimento di residenza e importazione di yacht

L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione Iva per l’imbarcazione del neo-residente, precisando i requisiti di “possesso” e “luogo di utilizzo” ai sensi della Direttiva 2009/132/CE.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 25.05.2026, n. 105 affronta il caso di un contribuente residente nel Regno Unito che intende trasferire la propria residenza in Italia nel 2026, accedendo al regime dei neo-residenti ex art. 24-bis del Tuir, e vuole importare un’imbarcazione da diporto quale bene personale in esenzione da Iva. L’imbarcazione, battente bandiera Isola di Man, è detenuta tramite una limited partnership (oltre il 99,99% al limited partner, l’istante, e una quota minimale al general partner, società residente nell’Isola di Man detenuta tramite trust di scopo). L’utilizzo è esclusivamente privato.Il quadro normativo richiamato è quello dell’art. 143, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE, che consente l’esenzione Iva per importazioni definitive disciplinate dalle direttive di franchigia, oggi riordinate dalla Direttiva 2009/132/CE. Quest’ultima ha sostituito la Direttiva 83/181/CEE, recepita in Italia anche tramite il D.M. 5.12.1997, n. 489. L’Agenzia, richiamando la risposta n. 19/2025, ribadisce che, pur mancando un puntuale recepimento della Direttiva 2009/132/CE, le sue disposizioni sono in continuità con la direttiva abrogata e possono essere applicate in combinato con il D.M. 489/1997, alla luce del principio di efficacia verticale delle direttive non attuate sancito dalla Corte di giustizia (sentenza 12.07.1990, C-188/89).L’art. 3 Direttiva 2009/132/CE prevede l’esenzione per i beni personali importati da...

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