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Imposte e tasse 31 Agosto 2023

Esenzioni Covid-19 sottoposte alla verifica della soggettività passiva

Attività alberghiera: la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna ha confermato quanto già disposto dal MEF per le esenzioni IMU a seguito degli eventi pandemici.

A seguito degli eventi pandemici COVID-19 sono state introdotte diverse esenzioni a partire dall’acconto relativo l’anno di imposta 2020 per molte attività economiche costrette alla chiusura forzata: alcune esenzioni erano vincolate al rispetto di requisiti precisati dalla stessa disposizione normativa. Nello specifico, in riferimento all’attività ricettiva alberghiera, l’esenzione dal versamento era sottoposta alla verifica della soggettività passiva: in altre parole, il soggetto esercente l’attività svolta nei locali doveva essere anche il soggetto passivo IMU, ossia colui tenuto al versamento di imposta. Ricordiamo nel merito che il D.L. 157/2020 (Ristori-Quater) ha esteso la possibilità di applicare l’esenzione non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento sul fabbricato oggetto di tassazione. Il Dipartimento delle Finanze, con la nota 10.07.2021, aveva precisato che l’esenzione era altresì applicabile alle attività turistiche gestite dalle società di persone: anche in questo caso, però, i soci della società dovevano essere i proprietari dell’immobile oggetto della tassazione e utilizzato per lo svolgimento dell’attività. La vicenda in esame trae origine da questa specifica previsione normativa, in quanto relativa a una richiesta di rimborso avanzata da una socia di società di persone per...

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