Le ultime modifiche approvate in sede di conversione per ricomprendere la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto.
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Le modifiche approvate in sede di conversione del Decreto Sostegni prevendono un aumento delle esenzioni dal pagamento dell’acconto Imu.
Esenzione - La nuova disposizione è finalizzata a estendere l’agevolazione a tutti i contribuenti titolari di partita Iva e si pone accanto alle esenzioni dalla rata di giugno, già disposte dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 599) per i settori economici più colpiti dalla pandemia.
Immobili - La misura compete esclusivamente per gli “immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori” a soggetti che possono potenzialmente beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, D.L. 41/2021, i cui requisiti devono necessariamente sussistere ai fini dell'accesso.
Requisiti soggettivi - Alla luce del richiamo al fondo perduto ex art. 1, D.L. 41/2021, è necessario che imprese e professionisti possiedano i seguenti requisiti
partita Iva attiva al 23.03.2021;
calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi realizzati nel 2020 rispetto alla medesima media mensile del 2019.
Agricoltura - Tra i beneficiari del contributo a fondo perduto figurano anche le imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario.