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Contabilità e bilancio 02 Marzo 2024

Esercizio di competenza per le forniture con posa in opera

Aspetti interpretativi di non facile soluzione che attengono alla corretta imputazione di componenti positivi di reddito emergono dalla prassi quotidiana, come, ad esempio, quando si tratta di individuare l’esatta imputazione dei ricavi relativi alle prestazioni di servizi con posa in opera.

Appalti aventi ad oggetto la realizzazione di prestazioni di servizi - Come noto, la corretta individuazione dell'esercizio di competenza fiscale dei componenti di reddito relativi alle prestazioni di servizi deve effettuarsi avendo riguardo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 109, c. 2, lett. b) D.P.R. 22.12.1986, n. 917, alla data di ultimazione della prestazione, ancorché sia differente la rappresentazione contabile risultante dal bilancio. Un caso particolare riguarda, per esempio, il trattamento dei proventi derivanti dalla fatturazione di opere realizzate in virtù di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione del bene e la successiva consegna o spedizione al cliente finale. Si tratta di cessioni di beni o prestazioni di servizi? - Benché, in termini generali, la prassi amministrativa riconduca nell’ambito delle cessioni le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti d’appalto che prevedono il montaggio e l’assemblaggio in loco, e quindi l’esercizio di competenza coinciderebbe con la consegna o spedizione del manufatto ai sensi dell’art. 109, c. 2, lett. a) D.P.R. 917/1976, per stabilire se astrattamente si verta in presenza di un negozio ad effetti reali o, al contrario, ad effetti obbligatori che regolano un facere, non si può prescindere da un'interpretazione del contratto stesso secondo i canoni di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (cfr. Cassazione, sentenza...

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